Emergenza COVID 19: Moratoria per il credito ai consumatori

La gravissima crisi sanitaria, economica e sociale che ha colpito l’Italia a causa della diffusione del nuovo virus Covid 19 ha avuto peraltro, tra i suoi effetti collaterali, anche quello di aver messo in profonda difficoltà numerose famiglie italiane che, in epoche precedenti e più favorevoli, avevano fatto largo uso del credito per finanziare l’acquisto di beni al consumo e poi restituire le somme loro prestate attraverso il regolare pagamento delle rate.

Infatti, la perdita o la sospensione dal lavoro e la notevole riduzione dei redditi professionali dovuti all’emergenza Coronavirus hanno finito per rendere difficile e sfavorevole il ricorso al credito, dato che tali effetti arrivano a compromettere la capacità delle famiglie di rispettare le scadenze previste dai contratti di finanziamento per il pagamento delle rate.

Vista tale rilevante problematica, la normativa sul credito al consumo é stata perciò riadattata alle necessità del momento per poter venire incontro alle straordinarie esigenze di tutti coloro i quali sono stati direttamente e duramente colpiti dagli effetti economici dell’emergenza, e pertanto é stata proposta dalle principali associazioni di categoria una moratoria (una sospensione) del pagamento delle rate del credito al consumo che gli operatori del settore potranno concedere ai clienti che ne faranno richiesta.

La moratoria proposta é frutto dell’adeguamento del settore all’emergenza Covid 19 avvenuto con  l’approvazione delle seguenti “Guidelines on legislative and non – legislative moratoria on loan repayments applied in the light of the COVID-19 crisis” del Final Report EBA/GL/2020/02 del 2 aprile 2020, le cui nuove regole sulla segnalazione e supervisione dei finanziamenti saranno quelle applicabili durante il periodo di sospensione.

Le citate Linee Guida intervengono, in particolare, nell’individuazione dei soggetti beneficiari della sospensione delle rate, nelle modalità di comunicazione della richiesta ai fini della concessione del beneficio e della durata del medesimo, fino a descrivere le tipologie di finanziamento oggetto della sospensione, le caratteristiche della medesima nel contesto del pagamento delle rate, e le modalità  di formalizzazione e segnalazione all’Autorità delle modifiche contrattuali intervenute in virtù della moratoria.

Più nello specifico la proposta prescrive innanzitutto che, quanto ai beneficiari della moratoria, che questi siano da individuare nei titolari dei contratti di credito ai consumatori che, per l’emergenza Covid 19, a partire dalla data successiva al 21 febbraio 2020 e sino alla data del 30 giugno 2020, indicata dall’EBA nelle Linee Guida del 2 aprile 2020, si trovino in una situazione di temporanea difficoltà economica dovuta specificamente a:

1. Cessazione del rapporto di lavoro subordinato, salve le ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per i limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia o di  anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo oggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa, con attualità dello stato di disoccupazione;

2. Cessazione dei rapporti di lavoro “atipici” di cui all’art. 409, co. 1, numero 3, del codice di procedura civile, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione del consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di recesso del lavoratore non per giusta causa in attualità dello stato di disoccupazione;

3. Sospensione o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni instaurato in Cassa Integrazione o con altri ammortizzatori sociali;

4. I lavoratori autonomi e i liberi professionisti che abbiano registrato in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, ovvero nel minor periodo intercorrente tra data dell’istanza e la predetta data, una riduzione (autocertificata) del fatturato superiore al 33% rispetto a quanto fatturato nell’ultimo trimestre 2019 in virtù della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza Coronavirus;

5. Gli eredi che presentino le caratteristiche dinanzi elencate di soggetti deceduti che avessero stipulato contratti non assistiti da polizza di protezione del credito che preveda il pagamento di un indennizzo pari al capitale residuo.

Proseguendo con l’analisi della moratoria si dichiara che, quanto alla richiesta e alla durata della sospensione, essa deve essere espressamente richiesta dai possibili beneficiari e così concessa dagli intermediari una volta verificata la presenza di una delle condizioni sopra descritte. Avrà una durata massima fino a sei mesi salvo accordo con il cliente per periodi di tempo inferiori.

Ancora, in merito alla tipologia di finanziamento che sarà oggetto di moratoria, la proposta prevede che la sospensione del pagamento delle rate può essere richiesta per finanziamenti di importo superiore a 1.000 euro, e aventi una durata originaria superiore a sei mesi, concessi da banche o intermediari finanziari a favore dei consumatori e stipulati fino al momento in cui verrà lanciata la moratoria.

Inoltre, la sospensione potrà essere richiesta per i finanziamenti per i quali, alla data del 21 febbraio 2020, non risultassero ritardi di pagamento tali da comportare la necessità di qualificare le relative posizioni in default o forborne, ovvero per i quali non fosse intervenuta la decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto stesso.

In tutto questo, le operazioni di CQS possono essere incluse nel perimetro di applicazione della sospensione solo in presenza delle seguenti condizioni:

– che l’ATC accetti e quindi risulti giuridicamente obbligata a recuperare, sino al totale recupero degli importi finanziati, le rate temporaneamente sospese comprensive degli interessi maturati nel periodo di sospensione, mediante:

a) il loro accodamento a partire dalla fine del piano di ammortamento contrattuale originario;

b) o tramite eventuali trattenute da effettuarsi, anche nel corso dell’ammortamento del prestito, in via aggiuntiva rispetto a quelle già dovute ai fini del rimborso dello stesso pur nel rispetto, tuttavia, dei limiti di importo e di coesistenza con altre trattenute previsti dalla legge;

– che le compagnie accettino che le polizze assicurative che assistono il credito (per rischio vita o impiego) abbiano validità anche oltre la durata contrattuale del piano di ammortamento per il tempo necessario al pagamento delle rate sospese.

Sulle caratteristiche specifiche della sospensione, la proposta prevede che essa può riguardare, in via alternativa:

1. il pagamento dell’intera rata mensile del finanziamento per una durata fino a sei mesi (o per un periodo equivalente in caso di rate non mensili);

2. il pagamento della sola quota capitale fino a sei mesi (o equivalente in caso di rate non mensili).

In ogni caso la determinazione della modalità operativa della sospensione competerà al creditore in funzione della propria organizzazione.

La sospensione comporterà un prolungamento del periodo di ammortamento corrispondente alla sospensione concordata (cd. Slittamento). Al cliente non verranno addebitati comunque gli oneri o i costi relativi all’espletamento delle procedure necessarie per l’attivazione della moratoria.

Riguardo il ricalcolo degli interessi bisogna poi specificare che, in costanza di moratoria:

1. In caso di sospensione dell’intera rata nel periodo di sospensione vengono applicati interessi che sono calcolati sul debito residuo al tasso (TAN) previsto dal contratto di finanziamento originario, pur garantendo in ogni caso la costanza del Net Present Value del finanziamento.

Tali interessi dovranno essere inoltre rimborsati dopo il periodo di sospensione, secondo una delle seguenti modalità:

a) qualora sia a partire dal pagamento della prima rata in scadenza, gli interessi maturati saranno in specie suddivisi in quote di pari importo e in numero uguale alle rate residue del finanziamento, ed ogni quota interessi sarà perciò aggiunta all’importo della rata prevista dal contratto originario;

b) qualora siano da rimborsare in un’unica soluzione, il rimborso sarà in occasione del pagamento della prima in scadenza dopo il periodo di sospensione;

c) qualora siano da rimborsare con l’aggiunta di alcune rate a fine piano, il rimborso corrisponderà all’importo degli interessi maturati nel periodo di sospensione dei pagamenti (cd. accodamento).

2. Nella diversa ipotesi della sospensione della sola quota capitale, nel periodo di sospensione verranno corrisposti soltanto gli interessi calcolati sul debito residuo al tasso (TAN) previsto dal contratto di finanziamento originario e, terminato il periodo di sospensione, riprenderà il pagamento degli importi delle rate previste dal contratto.

In presenza di polizze assicurative che assistono il credito (rischio vita ed impiego), sarà invece a discrezione delle compagnie prolungare la validità di dette polizze anche oltre la durata contrattuale del piano di ammortamento per il tempo necessario al pagamento delle rate sospese.

Da ultimo, sulle modalità di formalizzazione delle modifiche contrattuali causate dalla moratoria e quindi la loro segnalazione alle autorità di settore, la proposta precisa che essa potrà essere eseguita con le modalità previste dall’art. 4 del Decreto Legge Liquidità (D.L. 8 marzo 2020 n. 23).

Per la segnalazione gli operatori notificheranno alle competenti Autorità nazionali, e quindi alla Banca d’Italia, l’adesione alla moratoria e forniranno tutte le informazioni necessarie in merito.

Articolo redatto a cura del Dott. De Raffele Alex

Collaboratore presso lo studio legale Greco & Partners

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