Le segnalazioni alla Centrale dei rischi (CR) e ai SIC?

In questa vita frenetica di mutui, finanziamenti, pagamenti a rate, si cerca sempre di non perdersi e di organizzare le proprie finanze in vista delle prossime rate da pagare. Non è sempre facile però: a volte l’imprevisto, a volte semplicemente una temporanea situazione di difficoltà potrebbe impedirci di mantenere fede ai nostri impegni e, senza volerlo o saperlo, tale circostanza potrebbe generare una situazione ancora più grave.
Esistono, infatti, diverse banche dati che raccolgono le nostre informazioni creditizie al fine di fornire utili indicazioni alle banche o alle società finanziarie che possano permettergli di valutare la nostra capacità di restituzione del finanziamento e/o l’eventuale rischio di insolvenza.
Tutti i dati raccolti relativi alla nostra personale storia creditizia, grazie anche alla collaborazione di intermediari che vi partecipano, vengono archiviati nella banca dati della Centrale dei rischi CR, una banca dati gestita dalla Banca d’Italia in cui vengono raccolti i dati relativi ai rapporti in essere e alle esposizioni debitorie di consumatori e imprese nei confronti di intermediari finanziari o banche, quello stesso sistema che viene regolarmente consultato da qualsiasi intermediario o banca quando ci rivolgiamo loro per chiedere un finanziamento, un prestito o anche la surroga di un mutuo.
In tale banca dati, la classificazione e segnalazione di “debitore in sofferenza” deve però essere effettuata solo nel caso in cui gli intermediari ravvisino una grave difficoltà del debitore alla restituzione del proprio debito a seguito di una valutazione complessiva, e non su singoli eventi (cfr. Cass. 1° aprile 2009, n. 7958; Corte di Cassazione n. 15609/2014).

Tutti i dati presenti nella Centrale dei rischi sono consultabili gratuitamente dai diretti interessati, che possono chiederne la correzione in caso di errore, tali dati sono comunque riservati e alla Banca d’Italia non serve il consenso dell’interessato per il trattamento in quanto la raccolta di tali dati ha una finalità di interesse pubblico (art. 6 lett. e) Regolamento UE n. 679/2016 c.d. GDPR).
Con riferimento agli assegni bancari e postali ed alle carte di pagamento, al fine di attuare la disciplina sanzionatoria prevista dalla L. 205/1999, è stato istituito presso la Banca D’Italia un archivio informatizzato, la c.d. Centrale di allarme interbancaria CAI, in cui vengono segnalati i casi di emissione di assegni scoperti o di carte di credito revocate. Come indicato per la Centrale dei rischi, anche per la Centrale di allarme interbancaria il servizio di consultazione è gratuito e permette di verificare i dati registrati a proprio nome e controllare la regolare circolazione di assegni bancari o postali e di carte di pagamento.
Oltre alla CR esistono anche altri sistemi di informazioni creditizie c.d. SIC (Crif, Eurisc, Assilea, CTC, Experian, ecc), tali sistemi sono gestiti da soggetti privati e gli intermediari vi partecipano volontariamente accettando di condividere i dati raccolti, condividendo sia i dati positivi che quelli negativi. Quindi, mentre la Centrale dei rischi CR è supervisionata dalla Banca d’Italia, gli altri sistemi di informazione creditizia (SIC) funzionano seguendo la normativa di appositi codici deontologici, che devono essere rispettati, e richiedono, in particolare, il consenso dell’interessato.

La segnalazione in questi sistemi di informazione creditizia viene generata anche a seguito di ritardo nel pagamento della singola rata mensile, a prescindere dall\’importo della stessa. In tali banche dati, infatti, come ribadito dalla Corte di Cassazione, non rilevano gli stessi criteri che vengono attuati alle segnalazioni alla Centrale dei rischi. Come sopra riportato, questi sistemi di informazione creditizia devono rispettare una precisa normativa che gli impone (per esempio) di comunicare preventivamente l’imminente registrazione dei ritardi di pagamento (art. 4, c. 7 del Codice di deontologia e buona condotta per i sistemi di informazione creditizie), la mancata comunicazione rende illegittima l’iscrizione della segnalazione.
Per consultare e verificare la correttezza dei dati presenti nei sistemi di informazione creditizia occorre fare richiesta diretta al SIC di riferimento (la consultazione non è gratuita) e chiederne l’eventuale correzione e/o cancellazione se previsto dalla normativa o in caso di violazione del codice deontologico, la Banca d’Italia non è quindi responsabile di queste banche dati gestite da soggetti privati. Ogni SIC ha quindi una precisa normativa di riferimento, che è tenuto a rispettare.
I dati si cancellano (o non sono più visibili agli intermediari) decorso un determinato lasso di tempo. Con riferimento alla tempistica di conservazione dei dati nella banca dati di riferimento la decorrenza è diversa sulla base alla tipologia di soggetto, alla tipologia di dato e in relazione alla specifica banca dati di riferimento, è sempre utile consultare i relativi siti web che ne riportano il dettaglio.

Le banche e le società finanziarie consultano regolarmente tali banche dati per effettuare la valutazione della capacità finanziaria e dell’affidabilità creditizia dei potenziali clienti. Si capisce bene l’importanza di evitare  “segnalazioni negative” al fine di poter aver accesso al credito ogni volta che se ne ha la necessità oltre alla legittima attenzione e tutela della propria immagine e dignità creditizia.
Nel caso in cui si renda necessario un chiarimento oppure si voglia presentare un reclamo in relazione alle segnalazioni presenti occorre rivolgersi agli intermediari titolari del finanziamento inviando una raccomandata a/r o una Pec al relativo ufficio reclami, richiesta che deve essere riscontrata entro 30 giorni. In ogni caso, decorsi i 30 giorni, in caso di mancata risposta o di risposta non soddisfacente, l’interessato si può rivolgere all\’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) presentando ricorso. Nei casi più gravi, qualora vi fossero i necessari requisiti, si può procedere immediatamente con un ricorso d’urgenza al Tribunale.
In caso di segnalazione è sempre consigliabile una consulenza di un legale che possa valutare complessivamente la condotta dell’intermediario e la legittimità della segnalazione al fine di poter formulare le opportune contestazioni e, nel migliore dei casi, ottenere la cancellazione del dato pregiudizievole. Sono infatti diversi i profili che devono essere indagati: la privacy, la diligenza dell’intermediario la correttezza e legittimità del dato inserito, la mancanza di preventiva comunicazione ecc.
La violazione della normativa e l’illegittima segnalazione di un dato non corretto potrebbe altresì configurare una responsabilità dell’intermediario e, quindi, un obbligo al risarcimento del danno a favore del soggetto illegittimamente segnalato. Occorre però ricordarsi che il danno deve essere sempre provato.
Sul punto la Cassazione in una recente sentenza ha stabilito che: «In caso di illecito trattamento dei dati personali per illegittima segnalazione alla Centrale dei rischi, il danno, sia patrimoniale che non patrimoniale, non può essere considerato \”in re ipsa\” per il fatto stesso dello svolgimento dell\’attività pericolosa. Anche nel quadro di applicazione dell\’ art. 2050 c.c. , il danno, e in particolare la \”perdita\”, deve essere sempre allegato e provato da parte dell\’interessato.» (Cassazione civile , sez. I , 08/01/2019 , n. 207).

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Avv. Marwa El Namr

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